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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963,
n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal
seguente:
"I mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da
societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per
la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o
da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete
autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale
e il pagamento degli interessi fino all'intero importo
dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere
risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2,
dedotto il contributo statale".