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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso, all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, un
ulteriore contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 627
milioni nella spesa che l'ente medesimo ha dovuto sostenere, durante
il periodo dal 1 luglio 1962 al 31 dicembre 1966, per l'esercizio e
la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e
del Caramola, nella Lucania.