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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade in collaborazione con
l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la parte di
competenza di questa, e sentito il Consiglio nazionale delle
ricerche, e' autorizzata ad effettuare un concorso di idee o di
progetti di massima, cui puo' partecipare qualsiasi ente,
organizzazione e privato, anche stranieri, da concludersi entro il 30
marzo 1969, per stabilire se e con quali sistemi possa essere
effettuato il collegamento stabile viario e ferroviario tra la
Sicilia e il continente.
Il Ministro per i lavori pubblici emana apposito bando e
regolamento di concorso.
Al fine dell'espletamento del concorso, l'azienda nazionale
autonoma delle strade e' autorizzata a valersi di tecnici anche
estranei alle amministrazioni dello Stato o stranieri e puo'
acquisire, gratuitamente o dietro corrispettivo, i risultati di
indagini che siano state o saranno effettuate da privati od enti
pubblici.
L'acquisizione e' disposta con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, di
concerto col Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione della Azienda nazionale autonoma delle strade, e per
la parte relativa alle opere ferroviarie, anche il consiglio di
amministrazione delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso decreto e'
stabilito l'ammontare del corrispettivo.
Con le stesse modalita', si provvede al conferimento degli
incarichi di cui al precedente comma ed alla determinazione dei
relativi compensi, anche in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto
1955, n. 767.