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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta alle autostrade indicate nel primo comma dell'articolo
16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sono concessi alla societa'
"Autostrade" S.p.A. del gruppo IRI la costruzione e l'esercizio delle
autostrade che saranno indicate con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni
statali e per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Comitato
interministeriale per la programmazione economica e una commissione
parlamentare composta da 4 senatori e da 4 deputati nominati
rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei
deputati.
La determinazione delle nuove autostrade e' subordinata alla
condizione che gli introiti complessivi netti della intera rete
concessa siano valutabili, per il periodo di durata della
concessione, in misura pari o superiore ai costi di costruzione.
Il decreto previsto nel primo comma e' emanato entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.