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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato
di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e'
aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950
milioni, per l'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2
della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800
milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza.