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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La validita' delle norme contenute negli articoli 2 e seguenti
della legge 3 novembre 1964, n. 1122, e' prorogata per gli anni
scolastici 1967-68, 1968-69, 1969-70.