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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, viene sostituito
dal seguente:
"Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed
avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato
dispone il pagamento diretto dell'indennita' all'avente diritto
quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi abbia
assunto ogni responsabilita' in ordine ad eventuali diritti reali dei
terzi; dispone altresi' che sia prestata, ove occorra, idonea
garanzia nel termine all'uopo stabilito.
Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei
diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli
annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta
giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi
proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare
dell'indennita' che per le garanzie. In tal caso il pretore o il
tribunale dispone il deposito delle indennita' accettate o convenute
nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui
all'articolo 52.
In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito
deposito o pagamento, il prefetto autorizzera' l'occupazione
immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente
fissata l'indennita' stessa, facendo di questa espressa menzione".