Legge Ordinaria n. 393 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1968 n. 97)
Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.E. sui prodotti petroliferi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella
generale  sull'entrata  gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e
sui   gas  di  petrolio  liquefatti,  pure  nazionali,  estratti  per
l'immissione in consumo sul mercato interno, puo' essere concessa per
un  periodo  non  superiore a 180 giorni e per un saggio di interesse
del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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