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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi a carico del Ministero
dei lavori pubblici per provvedere, in attuazione delle leggi 10
gennaio 1952, n. 9, 27 dicembre 1953.
n. 938, 12 febbraio 1955, n. 43, 28 gennaio 1960, n. 31 e 23
ottobre 1960, n. 1319:
a) alla concessione di contributi per la riparazione o
ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata adibiti ad uso di
civile abitazione, danneggiati o distrutti dalle alluvioni, nella
misura e con le modalita' previste da ciascuna delle leggi citate,
sempre che l'intervento dello Stato sia stato richiesto nei termini
stabiliti dalle leggi medesime;
b) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici
destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprieta'
delle province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, con le modalita' stabilite da ciascuna delle predette
leggi.