Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044,
concernente la costituzione ed il funzionamento di una cassa
nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei
compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art.
82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale
copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in
favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal
1 gennaio 1966, con la seguente modificazione:
all'articolo 2, primo comma, dopo la lettera g) e' inserita la
seguente lettera:
"h) da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini
dei medici".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI
- COLOMBO - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE