Legge Ordinaria n. 40 del 31/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1968 n. 38)
Modifica dell'art. 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  2  della  legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme
per  l'assistenza  degli  orfani dei caduti per causa di servizio, e'
aggiunto il seguente comma:
  "Non  si  fa  luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei
casi  in  cui  del  consiglio  di amministrazione dell'ente prescelto
facciano  gia'  parte uno o piu' rappresentanti dell'Unione nazionale
mutilati per servizio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 gennaio 1968

                               SARAGAT

                                                     MORO - TAVIANI -
                                                      COLOMBO - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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