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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme
per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio, e'
aggiunto il seguente comma:
"Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei
casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto
facciano gia' parte uno o piu' rappresentanti dell'Unione nazionale
mutilati per servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI -
COLOMBO - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE