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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale, comunque assunto o denominato, che da data anteriore
al 10 gennaio 1959 presti lodevole servizio di custodia idraulica
presso i caselli demaniali delle reti dei canali Cavour o dell'antico
demanio, anche se per tali periodi di tempo sia stato retribuito da
imprese aggiudicatarie di lavori dei canali stessi, e' collocato,
previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del
Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva
dell'amministrazione periferica del demanio con la qualifica di vice
assistente idraulico.
Il personale anzidetto per essere collocato in ruolo dovra'
possedere i requisiti prescritti per accedere agli impieghi civili
dello Stato, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio.
Al collocamento previsto dal primo comma sara' provveduto man mano
che si renderanno disponibili i posti nel suindicato ruolo, dando la
precedenza a chi ha svolto per maggior tempo le mansioni sopra
specificate.