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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali,
gli istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei
benefici tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo
unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a
decorrere dal 1 gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorche'
sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia
oltrepassato il capitale di lire 200.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
- PRETI - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE