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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato
dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26, continuano ad applicarsi fino al
31 dicembre 1970.
Sono convalidati ad ogni effetto gli atti ed i provvedimenti
adottati sulla base delle disposizioni citate nel precedente comma
dopo il 31 dicembre 1967 e fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.