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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le indennita' e le somme comunque corrisposte ai lavoratori in
applicazione dell'articolo 56 del trattato istitutivo della Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile
1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono esenti da
imposte erariali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - FANFANI
- PRETI - PIERACCINI
- COLOMBO - ANDREOTTI
- BO
Visto, il Guardasigilli: REALE