Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile
ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' corrisposta
dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della
pensione stessa, un'indennita' di accompagnamento nella misura di
lire 10.000 mensili.
L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento
per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico,
rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti
pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a
carico del fondo sociale.