Legge Ordinaria n. 407 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1968 n. 98)
Modificazione dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336,
e' sostituito dal seguente:
  "L'articolo  28  della  legge  6  marzo  1958,  n.  243,  e'  cosi'
modificato:
  "Gli  immobili  di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul
reddito   dei  terreni  e  sul  reddito  dei  fabbricati  e  relative
sovraimposte,   nonche'   dalla  imposta  speciale  sul  reddito  dei
fabbricati di lusso.
  L'esenzione  e'  subordinata al rilascio di una dichiarazione della
soprintendenza  ai  monumenti che annualmente attesti che la villa e'
utilizzata in conformita' alle direttive della soprintendenza stessa.
Per   i  trasferimenti  degli  immobili  indicati  nel  primo  comma,
autorizzati  ai  sensi  della  legge  10  giugno  1939,  n.  1089, si
applicano  le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti
di  cui  sopra  derivanti da liberalita' o da successione sono esenti
dall'imposta  sul  valore  netto  globale,  da  quella  di registro e
successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni
sono   subordinate   al   rilascio   di   una   dichiarazione   della
soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa e' utilizzata in
conformita' alle direttive della soprintendenza stessa".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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