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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336,
e' sostituito dal seguente:
"L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' cosi'
modificato:
"Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul
reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative
sovraimposte, nonche' dalla imposta speciale sul reddito dei
fabbricati di lusso.
L'esenzione e' subordinata al rilascio di una dichiarazione della
soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa e'
utilizzata in conformita' alle direttive della soprintendenza stessa.
Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma,
autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, si
applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti
di cui sopra derivanti da liberalita' o da successione sono esenti
dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e
successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni
sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della
soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa e' utilizzata in
conformita' alle direttive della soprintendenza stessa".