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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della
guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato iscritti nei
ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22
dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo
l'avanzamento fino al grado di maggiore.
Gli ufficiali di cui al comma precedente che rivestono o conseguono
il grado di maggiore possono essere promossi ad anzianita' al grado
di tenente colonnello subordinatamente alla condizione che abbiano
conseguito lo avanzamento a tale grado i maggiori del ruolo
ordinario, aventi la medesima anzianita' di grado. Non costituisce
ostacolo alla promozione l'esistenza in detto ruolo di pari grado non
idonei all'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa la
valutazione o la promozione.