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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le competenze per vocazione e le indennita' di soggiorno dovute a
norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio
decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli
istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento
degli usi civici, successivamente elevate con la legge 15 dicembre
1949, n. 1050, sono fissate rispettivamente in lire 1.000 e in lire
3.000.
Le indennita' di soggiorno, di cui al precedente comma, sono
corrisposte quando il luogo in cui e' compiuta la missione dista da
quello di residenza degli incaricati almeno otto chilometri e sono
ridotte di un terzo quando il servizio prestato fuori residenza ha la
durata inferiore alle otto ore.