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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a
favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di
previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri
e periti commerciali i seguenti contributi:
a) contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati
presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti
rilasciati dalle stesse, nonche' sulle copie di tali atti e
documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo
2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale
contribuzione le societa' cooperative;
b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o
avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito
commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici
fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni
delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni
tributarie di ogni ordine e grado, nonche' davanti alle giunte
provinciali amministrative;
c) contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per
quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta e' considerata
obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le
imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni
caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative.