Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del
periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal
protocollo III annesso all'accordo finale di lista G del 2 marzo 1960
degli Stati membri della Comunita' economica europea, la vendita
degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di
minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio
nazionale e' libera ed e' abolito il divieto di importazione degli
zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926,
n. 1923, tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498, e
alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.