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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo,
determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al
valore di stima a norma dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e' immediatamente proponibile
l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o
amministrativa.
L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla
comunicazione del provvedimento di liquidazione.