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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per
conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino
detta mansione, e' istituita una indennita' di "rischio da
radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000.
Tale indennita', per i tecnici radiologi dipendenti da
amministrazioni dello Stato, non e' cumulabile con altre
eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per
profilassi.