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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge
28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di
insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre
1968, compresi quelli gia' prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335,
con legge 26 maggio 1966, n. 336 e con legge 22 marzo 1967, n. 159
nonche' quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n.
354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1968-69.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE