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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista
dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, per gli
introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della
segala e delle relative farine, e' estesa agli atti economici
concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali
minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso
zootecnico, nonche' dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.
Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei
prodotti di cui al comma precedente.