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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 292, sono apportate
le seguenti modificazioni ed aggiunte:
"E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi piu'
esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli,
pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori,
sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle
piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori,
minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai
e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti
alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla
fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno,
metallurgici e metalmeccanici.
Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a
partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni
del CONI;
c) per tutti i bambini nel secondo anno di vita.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio
decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie
di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'".
Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente articolo 1-bis:
"Nei bambini di regola la vaccinazione antitetanica deve essere
associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo di vaccino misto
antitetanico-antidifterico".
All'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "ai bambini della
prima infanzia in contemporaneita' alla vaccinazione antidifterica
e".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e
b) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione o
rivaccinazione antitetanica e' eseguita a cura ed a spese degli enti
tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.
Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla
lettera b) dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301.
Nei bambini di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente
legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e' eseguita
gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni
dei bambini provvedono i comuni con i servizi gia' esistenti per le
altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni e' regolata
dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1939, n.
891".
Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente articolo 3-bis:
"Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e
secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione
mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni
di richiamo.
Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre
collettivita' infantili e giovanili di qualsiasi specie".