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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le contabilita' speciali, istituite dall'articolo 54 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142, sono autorizzate a favore delle
Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichita' delle
citta' di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonche' a favore
della Soprintendenza bibliografica e della Direzione della biblioteca
nazionale di Firenze, sino all'anno finanziario 1970 compreso, per
tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio artistico e
bibliografico danneggiato dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.
Le contabilita' speciali istituite, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1966, a
favore della Soprintendenza archivistica per la Toscana, degli
archivi di Stato di Firenze, Venezia, Trento e dell'Archivio
circondariale di Stato di Pordenone sono parimenti autorizzate sino
all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al
ripristino del patrimonio archivistico danneggiato dagli eventi
calamitosi sopra indicati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
- TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE