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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata)
Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la
costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le
case popolari, dell'istituto nazionale per le case degli impiegati
dello Stato, dell'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e
di societa' cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e'
autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi
per l'anno finanziario 1967.