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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I materiali impiegati per la costruzione, riparazione e
manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, delle diverse
confessioni religiose, sono esenti dall'imposta sul consumo di cui
agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale approvato
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI - PRETI
- PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE