Legge Ordinaria n. 424 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1968 n. 100)
Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i
seguenti comma:
  "Per  instaurare  un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro
deve   ottenere   la   autorizzazione   dell'ispettorato  del  lavoro
territorialmente competente, cui dovra' precisare le condizioni della
prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al
quale  saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al
termine del rapporto.
  Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare
nella  propria  azienda  non  puo'  superare  il  100 per cento delle
maestranze  specializzate  e qualificate in servizio presso l'azienda
stessa".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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