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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i
seguenti comma:
"Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro
deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro
territorialmente competente, cui dovra' precisare le condizioni della
prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al
quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al
termine del rapporto.
Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare
nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda
stessa".