Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645, e' aggiunto il seguente articolo 85-bis:
"(Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del
contribuente e dei componenti la famiglia) Agli effetti della
classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano
organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e
dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste
dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il
titolare, impiegano:
a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare,
dei quali non piu' di sei operai per le imprese contemplate
dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;
b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei
quali non piu' di quattro operai per le imprese contemplate
dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge".