Legge Ordinaria n. 431 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1968 n. 101)
Provvidenze per l'assistenza psichiatrica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
            Struttura interna dell'ospedale psichiatrico

  Gli  ospedali  psichiatrici  dipendenti  dalla provincia e da altri
enti  pubblici  devono  essere  costituiti da due a cinque divisioni,
ciascuna delle quali con non piu' di 125 posti-letto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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