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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Struttura interna dell'ospedale psichiatrico
Gli ospedali psichiatrici dipendenti dalla provincia e da altri
enti pubblici devono essere costituiti da due a cinque divisioni,
ciascuna delle quali con non piu' di 125 posti-letto.