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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi sulla
pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e
successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 22. - Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque
pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche,
le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o
prevalente attivita' lavorativa.
Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la
pesca nelle acque di cui sopra, e' considerato pescatore dilettante.
Per l'esercizio delle suddette attivita' e' fatto obbligo di essere
muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi
dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la
residenza.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del
laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli
stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici
e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b)
gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere
artificiali, durante l'esercizio delle loro attivita' nell'ambito
degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle
risaie.
Art. 22-bis. - I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono
riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato "A" al testo
unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni
governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A
di cui alla predetta tabella e' riservata ai pescatori di mestiere i
quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare
la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13
marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione
provinciale procedera' al ritiro del documento.
Per le persone fino ai 18 anni di eta' la licenza viene rilasciata
a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potesta'
o la tutela.
Le persone che abbiano superato il 180 anno di eta' sono
considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa
stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di eta'.
Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le
amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli
interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella
indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del
libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validita' di
tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.
Art. 22-ter. - La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli
stranieri al precedente articolo 22-bis - ha la validita' di cinque
anni dalla data del rilascio ed e' accompagnata da un
libretto-tessera di riconoscimento della validita' anche di cinque
anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella
indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha
l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul
conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma,
Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza
non e' valida. Il pescatore e' tenuto ad esibire, insieme alla
licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto
pagamento della prescritta tassa e soprattassa.
Non potra' essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per
un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati
in materia di pesca previsti dall'articolo 6.
Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze,
ancorche' in corso di validita', nei confronti di coloro che si
trovino nelle condizioni di cui innanzi.
Le amministrazioni provinciali disporranno altresi' la sospensione
della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che
siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le
contravvenzioni siano state oblate.
Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di
licenza. Su tali registri, nonche' sulle licenze, debbono essere
trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate
dai pescatori per i reati in materia di pesca.
A tale ultimo effetto e' fatto obbligo al cancelliere del giudice
che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle
amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette".