Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 1. - E' istituito il Consorzio per la zona industriale
apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e
private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della
zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere
pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di
coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di
distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta
utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di
infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e per la
manutenzione di quelle gia' in esercizio e dei servizi relativi.
Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il consorzio puo'
inoltre direttamente chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati
da destinare a nuovi impianti industriali e ad attivita' artigianali,
nonche' all'attuazione del piano regolatore generale della zona
industriale apuana e dei piani particolareggiati e per
l'apprestamento dei servizi.
Articolo 2. - Il consorzio e' costituito dai comuni di Massa,
Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara,
nonche' dai comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio
1950, n. 818.
Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione
dell'assemblea del consorzio, altri enti pubblici nonche' enti
privati che perseguono scopi di generale interesse.
Al consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalita' e
previo parere favorevole del comitato regionale della programmazione
economica e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, altri
comuni limitrofi.
I comuni facenti parte attualmente del consorzio e quelli che vi
aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori
destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano gia'
fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale.
Articolo 3. - Il consorzio e' retto da una assemblea composta:
a) dal presidente del consorzio;
b) da sedici componenti di cui tre nominati dal consiglio
comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da
quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera,
Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei
Marmi, tra i cittadini dei rispettivi comuni aventi sicura ed
effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e
industriale;
c) da due rappresentanti della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e due rappresentanti dell'amministrazione
provinciale di Massa Carrara;
d) da un rappresentante di ciascun altro comune, ente pubblico o
privato facente parte del consorzio;
e) da due rappresentanti degli industriali e da due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Fanno parte di diritto dell'assemblea del consorzio il direttore
dell'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa
Carrara, l'ingegnere capo dello ufficio del genio civile di Massa
Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile, uno del Ministero del tesoro ed un urbanista
di chiara fama nominato dall'Istituto nazionale d'urbanistica.
I componenti dell'assemblea durano in carica quattro anni e possono
essere confermati.
Articolo 4. - L'assemblea redigera' lo statuto del consorzio, che
sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Articolo 6. - L'assemblea del consorzio elegge nel suo seno un
consiglio di amministrazione di sei membri. Di tale consiglio di
amministrazione fa inoltre parte il presidente del consorzio che lo
presiede".