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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi aggiuntivi per la Calabria)
Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo
economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica e'
autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1 luglio 1967-31
dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla
sistemazione idrogeologica del suolo e all'istituzione di parchi
nazionali, in armonia con il programma economico nazionale.
All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di
cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno
predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive
che saranno formulate dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno e
approvate dal comitato interministeriale per la programmazione
economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si
provvede previa consultazione del comitato regionale per la
programmazione economica della Calabria.
Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti
gli altri, sia pure similari, previsti dalla legislazione vigente a
carico delle amministrazioni statali e della cassa per il
Mezzogiorno.
Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresi',
il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con
gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al
fine di garantire l'aggiuntivita' di cui al terzo comma del presente
articolo.