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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita l'Universita' statale in Calabria comprendente le
seguenti facolta': facolta' di lettere e filosofia, facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, facolta' di ingegneria e
facolta' di scienze economiche e sociali.
L'universita' ha carattere residenziale.
L'universita' comprende anche una scuola di specializzazione in
tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con
l'ordinamento che sara' determinato dallo statuto.
L'Universita' statale in Calabria e' compresa tra quelle previste
dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni.