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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Caratteri e finalita' della scuola materna statale)
La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'eta'
prescolastica da tre a sei anni, e' disciplinata dalle norme della
presente legge.
Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della
personalita' infantile, di assistenza e di preparazione alla
frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della
famiglia.
L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita.