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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge,
sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata
all'esportazione nella misura, rispettivamente del 2,40 per cento e
dell'1,20 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti
stessi.
Per gli stessi prodotti di provenienza estera e' dovuta, all'atto
dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura,
rispettivamente, del 2,40 e dell'1,20 per cento, da liquidarsi sul
valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della
legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.