Legge Ordinaria n. 456 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1968 n. 105)
Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  abilitazioni  all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo
grado,  conseguite anteriormente all'attuazione della legge, n. 1440,
15  dicembre  1955,  sono  valide  ai  soli  fini  dell'ammissione ai
concorsi  a  cattedre  nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado
per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                           MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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