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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo
grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge, n. 1440,
15 dicembre 1955, sono valide ai soli fini dell'ammissione ai
concorsi a cattedre nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado
per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE