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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai fini del collocamento nei ruoli di cui agli articoli 17 e 19
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e alle successive norme di
attuazione, per il personale di ruolo che alla data di entrata in
vigore della predetta legge occupava il posto di segretario nelle
scuole in cui, ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 30 aprile
1924, n. 965, era prescritto un segretario, il relativo servizio e'
da considerarsi prestato nella carriera di concetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE