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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il compenso mensile, dovuto a norma dell'articolo 28 del regio
decreto 10 luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, agli
insegnanti elementari delle scuole speciali statali, per ogni ora
settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni, e'
determinato: a) per gli insegnanti elementari di ruolo, nella misura
di due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile in
godimento, con esclusione degli aumenti periodici; b) per gli
insegnanti elementari non di ruolo, nella misura di due terzi di un
venticinquesimo della retribuzione mensile, di cui i medesimi
fruiscono, con esclusione del pari degli eventuali aumenti periodici.
Gli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con
comuni ed enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano
le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 10
luglio 1933, n. 786, godano, sempre nel caso di orario oltre il
normale, del trattamento di cui al comma precedente.
Il compenso speciale, di cui al terzo comma dell'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre
1947, n. 1002, previsto per gli insegnanti statali delle scuole
elementari speciali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti
da altre malattie che possono essere causa di contagio, per fanciulli
anormali, di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n.
577, per minorati fisici, psichici e sensoriali, e' elevato a lire
7.000 mensili.
Il compenso speciale di cui al precedente comma e' corrisposto per
il periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno per gli
insegnanti elementari di ruolo ed in ragione del servizio
effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di
esame, per gli insegnanti non di ruolo.