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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I corsi triennali di educazione fisica istituiti con legge 24
ottobre 1966, n. 932, riservati agli iscritti negli elenchi speciali
di cui all'articolo 31 della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961
saranno prorogati fino all'anno scolastico 1969-70 incluso,
limitatamente a coloro che non abbiano potuto frequentare le lezioni
tecnico-pratiche a causa del servizio obbligatorio di leva, per
motivo di gravidanza e puerperio oppure per avere contratto nel
triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67 malattie
debitamente accertate dalla commissione medica dell'istituto presso
il quale gli insegnanti di educazione fisica risultano iscritti.
In deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, e'
concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente comma di
conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico
1969-70.