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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonche' i presidi di
scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero,
in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso
con qualifica non inferiore a "valente" negli istituti statali o
pareggiati di istruzione secondaria nonche' gli insegnanti elementari
laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano
superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano
riportato qualifica non inferiore a "distinto", possono chiedere
l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole
secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie
d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di
abilitazione.
Limitatamente alle cattedre delle scuole secondarie di secondo
grado, che vengono istituite nei convitti nazionali a norma della
legge 9 marzo 1967, n. 150 i benefici della presente legge si
applicano anche agli insegnanti abilitati delle scuole interne dei
convitti nazionali che nell'anno scolastico 1966-67 si siano trovati
in servizio nelle medesime scuole da almeno tre anni scolastici.
Gli stessi benefici si applicano al personale dei ruoli direttivi
dei convitti nazionali fornito della prescritta abilitazione.
Gli insegnanti di cui ai commi secondo e terzo vengono assunti in
ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per ciascuna
classe di concorso in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 marzo
1967, n. 150.
Per gli insegnanti ex-combattenti ed assimilati e i perseguitati
politici e razziali il periodo di servizio previsto dal presente
articolo e' ridotto ad un anno.