Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e' sostituito dal
seguente:
"L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque
titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze
radioattive in uso ed e' determinato in relazione al tipo degli
apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime.
I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno
applicati a decorrere dal 1 gennaio 1967; essi sono suscettibili di
modifica ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, su proposta del consiglio d'amministrazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione.
Con la stessa decorrenza e' dovuta altresi' un'addizionale
temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del
cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli
oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni
corrisposte a tutto il 31 dicembre 1966.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la sanita', sara' stabilita la data di
cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in
corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi".