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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' rilasciata
con provvedimento definitivo del medico provinciale e con
l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che non vi sia
piu' di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione
fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri
comuni.
Non si terra' conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei
comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una
distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da
soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e
soglia delle farmacie.