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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria)
La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria - presso le
aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le
amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti
soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari
e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro,
degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e
delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli
ex-tubercolotici e dei profughi.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei
confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di eta', nonche'
nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa
o che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possano
riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.