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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I reggenti provvisori dei magazzini e i gerenti provvisori delle
rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa
privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente
gestiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge.