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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n.
237, e' aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-bis:
"Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della
documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli di
leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe
cui il giovane e' interessato.
I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere
l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il
predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi
alla quale sono interessati, possono presentare le istanze
documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno
successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata".