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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il
grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i
militari nazionali e' il seguente:
maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati
tali antecedentemente alla cessazione delle ostilita' nell'Africa
settentrionale (13 maggio 1943);
maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati
tali dopo il 13 maggio 1943, ma purche' nominati sciumbasci prima di
tale data;
maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti.
L'equiparazione di cui al comma precedente e' limitata agli
aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana.
Le pensioni gia' liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1
luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente
articolo.