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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n.
1262, e' sostituito dal seguente:
"Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i
sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'eta' di 27
e di 38 anni, alla data del bando".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il
Guardasigilli: REALE